(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10
                         dell'11 marzo 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  secondo  comma dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio
1976, n. 8, e' sostituito dal seguente:
  "Altri  soci  della  Finpiemonte  possono  essere   enti   pubblici
territoriali e locali, enti pubblici economici, societa' a prevalente
partecipazione  pubblica,  banche  italiane  e comunitarie secondo la
definizione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385  (Testo
unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia),  societa'
controllate da gruppi bancari, consorzi  artigiani  e  di  piccole  e
medie  imprese  operanti  nella  Regione nonche' societa' ed istituti
finanziari privati".