(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell'11 marzo 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, e' sostituito dal seguente: "Altri soci della Finpiemonte possono essere enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, societa' a prevalente partecipazione pubblica, banche italiane e comunitarie secondo la definizione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), societa' controllate da gruppi bancari, consorzi artigiani e di piccole e medie imprese operanti nella Regione nonche' societa' ed istituti finanziari privati".